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 Oggetto del messaggio: Re: Pjanic alla juve
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 15:02 
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la clausola rescissoria è legale pure in italia
tuttavia credo sia anche possibile prevederla solo per club esteri ( o prevederne due diverse)

è possibile tutto in pratica , solo chi ha il contratto in mano sa cosa sia previsto precisamente :asd


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 Oggetto del messaggio: Re: Pjanic alla juve
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 15:08 
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Reg. il: dom 13 mar 2016
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JC ha scritto:
la clausola rescissoria è legale pure in italia
tuttavia è anche possibile prevederla solo per club esteri ( o prevederne due diverse)

è possibile tutto in pratica , solo chi ha il contratto in mano sa cosa sia previsto precisamente :asd

Io credo che invece sia sempre possibile. È una clausola tra calciatore e società che riguarda esclusivamente la possibilità di svincolarsi dietro pagamento di una somma di denaro. Non riguarda la squadra compratrice. Sempre per questo motivo non credo esistano doppie clausole rescissorie. La clausola rescissoria è una ed è sempre valida nel momento in cui il calciatore versi la somma di denaro alla società.


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 Oggetto del messaggio: Re: Pjanic alla juve
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 15:17 
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Reg. il: lun 20 feb 2012
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si è vero , però se uno volesse vederla proprio cosi , cioè come una penale, in realtà credo non ci sarebbe nemmeno spazio per tali clausole in italia a livello sportivo in italia ed è dibattutto anche in spagna da quel che leggo


la clausola rescissoria in italia in realtà dovrebbe essere una multa penitenziale

http://www.simone.it/newdiz/?action=view&id=1123&dizionario=1

però visto che da quel che leggo i contratti sportivi vengono stipulati su moduli preformulati dalla figc e che questa non è prevista teoricamente dovrebbe essere impossibile da applicare
eppure lo fanno, anche all'interno dello stesso mercato italiano , vedi felipe melo nel 2009

allo stesso modo pure se non è riconducibile a un modello preciso mi pare verosimile che una squadra possa impegnarsi ad accettare determinate offerte, ad esempio il diritto di riscatto esiste , eppure che dovrebbe essere ? leasing :asd ?
addirittura viene condizionato a un certo numero di presenze oppure mettono anche il controriscatto , la recompra ecc e vi sfido a trovare previsioni del genere nel codice civile

boh , è un casino , secondo me è inutile stare qua a sbattersi , io credo che possano fare quello che gli pare :asd


Ultima modifica di JC il gio 12 mag 2016, 16:01, modificato 1 volta in totale.

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 Oggetto del messaggio: Re: Pjanic alla juve
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 15:52 
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Reg. il: lun 20 feb 2012
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adesso ci pensavo , altra cosa che mostra come non ci si può certo attenere rigidamente ai modelli prestabiliti

è stato detto che la penale è solo un fatto tra la squadra proprietaria e il calciatore
quindi non c'è nessuna garanzia che il calciatore firmerà con la squadra che ha versato la clausola
però è stato allo stesso modo detto che la società intenzionata a comprare presta i soldi al calciatore , quindi teoricamente la garanzia sarebbe appunto il prestito
ma il prestito non è mica strumentale alla firma del contratto, non è affatto obbligata la squadra che tessera il calciatore a rimettergli il debito , potrebbe tesserarlo e conservare pure il credito :asd oppure il calciatore potrebbe non firmare dopo aver ottenuto la remissione

insomma è davvero troppo complesso per pensare che esista un modello universale, senza leggere i contratti stare qua a parlarne è estremamente effimero


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 Oggetto del messaggio: Re: Pjanic alla juve
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 16:07 
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Certo che l'ignoranza é una brutta bestia da estirpare. Pero con uno juventino é impossibile vista l'arrogaznza. Ci provo lo stesso.

https://www.personaedanno.it/sport/appl ... luca-leidi

Cita:
"APPLICABILITA' DE LA CLAUSOLA DE RESCISON IN ITALIA" - Luca LEIDI

Si è da poco conclusa la sessione estiva del “calciomercato”. Negli ultimi anni si è assistito in Italia, almeno a parole, ad una appropriazione impropria di una clausola, c.d. “de rescisòn”, di origine iberica. Infatti nelle ultime sessioni di mercato si è sentito dire spesso da alcuni presidenti di sodalizi sportivi italiani – ma anche del nord Europa – che qualora un altro club voglia acquisire le prestazioni di un proprio calciatore, ancora legato da un valido accordo contrattuale, debba pagare una somma di euro predeterminata. Quest’ultima è la “Clausola di rescissione”. Si badi bene però che la traduzione convenzionale dallo spagnolo “clàusola de rescisòn” è, in realtà, fuorviante. Giuridicamente, infatti, le ipotesi di utilizzo di questa clausola nel sistema italiano sono tassativamente due, che esulano integralmente dalla fattispecie in esame: nel caso del contratto concluso in stato di bisogno (art.1447 Cod. Civ.) e in quello di contratto concluso in stato di pericolo (art.1448 Cod. Civ.). La “clausòla de rescisiòn”, quale causa di estinzione unilaterale del contratto per voluntad del deportista (dello sportivo), è stata introdotta nel sistema sportivo spagnolo dal Real Decreto del 26 giugno 1985, n.1006, art.16, per il quale si regola la relazione di lavoro speciale degli sportivi professionisti. Un caso concreto di utilizzo di questa clausola, che ha sollevato numerosi questioni in dottrina, è stato il caso Ronaldo Luís Nazário de Lima nell’estate del 1997, momento in cui era legato contrattualmente al Barcelona Futbol Club, ma decise unilateralmente di lasciare il suo team, accordandosi con l’F.C. Internazionale.

Al comma 1 dell’art.16 del Decreto Reale sopra citato, l’estinzione del contratto per volontà dello sportivo professionista, senza causa imputabile al club, darà all’atleta il diritto, solo in questo caso, ad un’indennità che, in assenza di accordo tra le parti, sarà determinata ex-post dal giudice del lavoro in base alle circostanze di ordine sportivo, al pregiudizio causato alla società, ai motivi che hanno condotto alla risoluzione ed agli altri elementi che il giudice ritenga rilevanti. Nell’ipotesi in cui lo sportivo stipuli un nuovo contratto con un’altra squadra entro un anno dalla data di estinzione del precedente, il nuovo club sarà responsabile sussidiariamente. Pagamento dell’indennità che, concordemente con la dottrina spagnola, è meramente una conseguenza dell’estinzione del contratto e non una condizione necessaria del recesso ante-tempus, posto che lo stesso accordo si ritiene concluso dal momento in cui viene manifestata la volontà, in modo espresso o tacito, da parte del giocatore.

In Italia si è discusso sull’adottabilità di una tale clausola. Nel Bel Paese, però, si deve riscontrare che la possibilità di avvalersi di una tale possibilità di recesso unilaterale anticipato sprovvisto di giusta causa è di difficile applicazione. Difatti, nel contesto sportivo italiano si pone l’obiettivo di privilegiare la stabilità dei contratti attraverso il trasferimento/cessione del contratto obbligatoriamente secondo moduli standard predisposti dalle leghe e dalle federazioni nazionali che, infatti, non prevedono clausole simili. Si tratta, a dire il vero, di una mera scelta del Legislatore sportivo, posto che clausole di questo tipo (il riferimento è soprattutto alla multa penitenziale), o comunque usi/consuetudini che portano a risultati poco difformi da queste, sono ben presenti nelle fattispecie dei trasferimenti dei calciatori. A ciò si aggiunga, la legittimità di una tale clausola sia a livello nazionale (previo inserimento di una norma nei regolamenti nazionali dal contenuto simile all’art.17 Regolamento FIFA), quanto a livello internazionale, con appunto la disposizione dell’art.17 Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimenti dei calciatori,1 nel quale si prevede lo svincolo dell’atleta in presenza di due condizioni alternative:

il calciatore che abbia più di 28 anni deve avere firmato il contratto da almeno 2 anni;

il calciatore che abbia meno di 28 anni deve avere firmato il contratto da almeno 3 anni.

In ogni caso la parte che recede dal contratto è soggetta al pagamento di un indennizzo calcolato dalla FIFA ex-post, in base ad alcuni criteri oggettivi,2 da valutare caso per caso secondo la gravità dell’inadempimento, tra i quali l’età del calciatore, l’ingaggio ed il tempo rimanente alla scadenza del contratto, eventuali altre offerte giunte alla società con la quale il calciatore recede (parametro oggettivo utilizzato dal TAS nel caso Philippe Mexes-A.S. Roma v. S.A.O.S. AJ Auxerre.), ecc..


1 La prima applicazione di tale norma in ambito internazionale è da far risalire al caso Andy Webster-Wigan Athletic F.C. v. Heart of Midlhotian, consultabile online su http://www.tas-cas.org (giugno 2015). Si veda: in giurisprudenza, Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS), lodo del 30 gennaio 2008, CAS 2007/A/1298 & 1299 & 1300.

2 A ciò si deve aggiungere che, qualora il recesso unilaterale avvenga nel periodo c.d. “protetto” (cioè nei primi due anni, che diventano tre se l’età è inferiore ai 28 anni) il calciatore può essere sanzionato con una squalifica che va dai 4 ai 6 mesi.


infatti i soli istituti ammessi dalla Figc sono il trasferimento e la cessione del contratto in conformità dei moduli standard predisposti dalla Figc.
Non sono previste clausole assimilabili al modello spagnolo, che prevedono per l'appunto risoluzioni del contratto dietro il pagamento di una penale.
Non essendo scritta sui moduli federali, non vale per i trasferimenti interni.


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 Oggetto del messaggio: Re: Pjanic alla juve
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 16:36 
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si però leggilo tutto quello che posti :asd

Si tratta, a dire il vero, di una mera scelta del Legislatore sportivo, posto che clausole di questo tipo (il riferimento è soprattutto alla multa penitenziale), o comunque usi/consuetudini che portano a risultati poco difformi da queste, sono ben presenti nelle fattispecie dei trasferimenti dei calciatori.


semplicemente non si chiama clausola rescissoria , perchè la rescissione in italia è quella causata da stato di bisogno o pericolo oppure da sproporzione nel contratto e non prevede nessuna penale
ma la multa penitenziale esiste

poi per me è possibile che la clausola di pjanic sia valida solo per l'estero , ma non è nemmeno impossibile il contrario


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 Oggetto del messaggio: Re: Pjanic alla juve
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 16:47 
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JC ha scritto:
si però leggilo tutto quello che posti :asd

Si tratta, a dire il vero, di una mera scelta del Legislatore sportivo, posto che clausole di questo tipo (il riferimento è soprattutto alla multa penitenziale), o comunque usi/consuetudini che portano a risultati poco difformi da queste, sono ben presenti nelle fattispecie dei trasferimenti dei calciatori.


semplicemente non si chiama clausola rescissoria , perchè la rescissione in italia è quella causata da stato di bisogno o pericolo oppure da sproporzione nel contratto e non prevede nessuna penale
ma la multa penitenziale esiste

poi per me è possibile che la clausola di pjanic sia valida solo per l'estero , ma non è nemmeno impossibile il contrario


si
Cita:
il calciatore che abbia più di 28 anni deve avere firmato il contratto da almeno 2 anni;

il calciatore che abbia meno di 28 anni deve avere firmato il contratto da almeno 3 anni.


infine
se tutto cosi é bello e semplice come dice il signo vincenzo
perché non é a torino mr pjanic? :rofl


Ultima modifica di Janacek il gio 12 mag 2016, 16:49, modificato 1 volta in totale.

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ma questa non è la multa penitenziale
questo è l'articolo 17 della fifa , quello per intenderci tramite il quale il siviglia prese de sanctis

e l'articolo che hai postato tu è abbastanza chiaro nel trattarli separatamente (c'è un punto e poi un "a ciò si aggiunga")

la multa penitenziale ha esattamente la stessa funzione della clausola rescissoria , ed è prevista dal codice civile
semplicemente non si chiama uguale :asd ma quello è un problema di traduzione o comunque di esportazione di un istituto particolare
aldilà del mercato spagnolo si può tranquillamente raggiungere comunque lo stesso scopo in altro modo

poi io penso che si possa anche mettere clausole particolari , come in questo caso una riguardante solo le squadre estere

ripeto , senza leggere il contratto si sta parlando del nulla


Ultima modifica di JC il gio 12 mag 2016, 16:52, modificato 1 volta in totale.

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JC ha scritto:
ma questa non è la multa penitenziale
questo è l'articolo 17 della fifa , quello per intenderci tramite il quale il siviglia prese de sanctis

e l'articolo che hai postato tu è abbastanza chiaro nel trattarli separatamente


ma per pjanic parliamo di clausola o multa? :-)


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Janacek ha scritto:
JC ha scritto:
ma questa non è la multa penitenziale
questo è l'articolo 17 della fifa , quello per intenderci tramite il quale il siviglia prese de sanctis

e l'articolo che hai postato tu è abbastanza chiaro nel trattarli separatamente


ma per pjanic parliamo di clausola o multa? :-)


quindi nel momento in cui pjanic partisse in direzione torino per 38 milioni ma si chiamasse multa e non clausola tu saresti felice? :asd


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