Il ddl Zan è composto da 10 articoli. I primi sei riguardano l’ambito penale (artt. 1-6) e gli altri quattro (artt.7-10) le azioni positive da mettere in campo contro le discriminazioni per motivazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
L’articolo 1 esordisce con le definizioni terminologiche: sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. L’inserimento dell’art 1. (Definizioni) è stato sollecitato dalla Commissione Affari Costituzionali per evitare l’insorgere di eventuali ipotesi di incostituzionalità della legge.
Gli artt. 2 e 3, che rappresentano il fulcro normativo della legge, apportano le modifiche, rispettivamente, agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale.
L’articolo 2 inserisce il sesso, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e la disabilità tra i moventi dei reati annoverati dall’articolo 604-bis del codice penale, diretto a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza sostanziale. Viene pertanto punita qualsiasi condotta di istigazione o commissione di discriminazione o violenza per motivi etnici, razziali o religiosi, oppure «fondati sul sesso, sul genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o sulla disabilità».
In particolare, così come già previsto per le altre fattispecie considerate dalla disposizione (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati sul sesso, genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro.
Inoltre, chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Si noti che la proposta di legge approvata alla Camera non ha modificato la parte del 604-bis lettera a) del codice penale relativo al reato di propaganda, che attualmente punisce solo la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico.
L’articolo 3, prevedendo la modifica dell’art. 604-ter del codice penale, stabilisce che la circostanza aggravante ivi prevista venga estesa ai reati commessi in ragione del sesso, del genere, dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o la disabilità della vittima. Aggravante che comporta, per i reati punibili con la pena diversa da quella dell’ergastolo, l’aumento della pena fino alla metà.
L’articolo 4 è dedicato alla salvaguardia del “pluralismo delle idee e libertà delle scelte”, per cui “sono fatte salve (e non più “consentite” come nella precedente versione) la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, (e completato con la seguente integrazione, assente nella prima stesura) “purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.
L’introduzione di questo articolo è una scelta di natura squisitamente politica e non tecnica.
L’articolo 5 estende e modifica le pene accessorie nei casi di condanna in base agli art. 604-bis e 604-ter codice penale (per discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità). Esso prevede la possibilità della sospensione condizionale della pena per i condannati per uno dei delitti indicati al comma 1-bis — e sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati che ne facciano richiesta — subordinati, rispettivamente, ad attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o al lavoro di pubblica utilità.
L’articolo 6 modifica l’articolo 90-quater, co. 1, del codice di procedura penale. Esso prevede che la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa possa essere ricollegabile al fatto di essere stata vittima di reati motivati dal sesso, dal genere, dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
Il riconoscimento di tale condizione attribuisce alla persona offesa maggiori tutele in sede processuale. In particolare, l’art. 134 c.p.p. consente la riproduzione delle dichiarazioni della persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità.
L’articolo 7 istituisce la data del 17 maggio come “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”, finalizzata alla promozione della cultura del rispetto e dell’inclusione nonché per contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
Le iniziative extracurriculari possono essere realizzate nelle scuole, previo consenso dei genitori degli alunni, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa previsto dalla legge n.10 del 2015.
L’articolo 8 prevede le modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
L’UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) è incaricato di elaborare, “con cadenza triennale, una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.” (co. 2-bis).
L’articolo 9 prevede le misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno alle vittime, interviene nel programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, istituito con un fondo di 4 milioni di euro (per ogni anno) già definitamente approvato al senato.
L’articolo 10 richiede all’ISTAT (sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori -OSCAD) una rilevazione statistica, con cadenza almeno triennale, sugli orientamenti della popolazione in tema di omotransfobia, misoginia e disabilità, previa raccolta dei dati relativi alla discriminazione e alla violenza non solo per motivazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, ma anche per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
In particolare, la suddetta rilevazione dovrà misurare le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio.