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 Oggetto del messaggio: Biotestamento
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Non poter decidere se e come schiattare in pace è roba da medioevo obiettivamente.


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 Oggetto del messaggio: Re: Biotestamento
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JC ha scritto:
un'altra risposta che manca il punto, certo la corte costituzionale enuncia principi di diritto, ma lo fa legittimamente quando sono previsti nella costituzione (fossero anche appunto solo principi sebbene questi siano ovviamente più problematici delle prescrizioni nette) e volendo possono essere anche sentenze additive, ma certo non quando se li inventa addirittura mentre in costituzione c'è un principio opposto, questo può farlo solo il legislatore nei modi previsti dalla costituzione
non ho mica detto che la corte costituzionale non possa emettere alcuna sentenza, semplicemente deve farlo in forza della costituzione

che poi lo faccia, e ripeto, non che puoi rispondermi che qualcosa è giusto perchè succede, mica il dubbio è se succede, anzi, non lo rende giuridicamente giusto



Insomma hai iniziato a girarci intorno senza rispondere, vedo che hai imparato anzitempo come applicare il mestiere quando la causa è perdente. :asd

Tuttavia non si è ancora capito perché la pronuncia della corte sia stata emessa fuori dalle competenze della stessa. :roll


Ultima modifica di fuzz77 il dom 29 set 2019, 12:40, modificato 1 volta in totale.

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 Oggetto del messaggio: Re: Biotestamento
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27DONI72 ha scritto:
Non poter decidere se e come schiattare in pace è roba da medioevo obiettivamente.


è un'opinione legittima, si va a votare e si cambia la costituzione dove dice che il diritto alla vita è indisponibile, o si aggiunge un'altro principio, che so "autodeterminazione terapeutica"
per adesso la costituzione italiana è medioevale e visto che fortunatamente non siamo però nel medioevo dove il giudice agisce arbitrariamente e il diritto è pluralistico e confuso, non possono essere i giudici a cambiarla


Ultima modifica di JC il dom 29 set 2019, 12:42, modificato 1 volta in totale.

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 Oggetto del messaggio: Re: Biotestamento
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fuzz77 ha scritto:
Insomma hai iniziato a girarci intorno senza rispondere, vedo che hai imparato anzitempo come applicare il mestiere quando la causa è perdente. :asd

Tuttavia non si è ancora capito perché la pronuncia della corte sia stata emessa fuori dalle competenze della stessa. :roll


ma se te lo sto dicendo dall'inizio? a me pare che non leggi boh

perchè non c'è nessuna previsione costituzionale a riguardo, anzi c'è ed è contraria


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 Oggetto del messaggio: Re: Biotestamento
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JC ha scritto:
fuzz77 ha scritto:
Insomma hai iniziato a girarci intorno senza rispondere, vedo che hai imparato anzitempo come applicare il mestiere quando la causa è perdente. :asd

Tuttavia non si è ancora capito perché la pronuncia della corte sia stata emessa fuori dalle competenze della stessa. :roll


ma se te lo sto dicendo dall'inizio? a me pare che non leggi boh

perchè non c'è nessuna previsione costituzionale a riguardo, anzi c'è ed è contraria


Ma de che….. :asd

La corte costituzionale fa riferimento alla norma penale che comporta la punibilità del soggetto che assiste il suicida.

Ergo il suo messaggio è chiaro, non è punibile chi compie assistenza in presenza di x condizioni, quindi dice al legislatore di creare una scriminante perché il comportamento dell'agente di per sé non può integrare la condotta del reato di omicidio.

Lineare, ma non per te a quanto pare.

Codice:
E' non punibile chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli


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 Oggetto del messaggio: Re: Biotestamento
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fuzz77 ha scritto:
JC ha scritto:
fuzz77 ha scritto:
Insomma hai iniziato a girarci intorno senza rispondere, vedo che hai imparato anzitempo come applicare il mestiere quando la causa è perdente. :asd

Tuttavia non si è ancora capito perché la pronuncia della corte sia stata emessa fuori dalle competenze della stessa. :roll


ma se te lo sto dicendo dall'inizio? a me pare che non leggi boh

perchè non c'è nessuna previsione costituzionale a riguardo, anzi c'è ed è contraria


Ma de che….. :asd

La corte costituzionale fa riferimento alla norma penale che comporta la punibilità del soggetto che assiste il suicida.

Ergo il suo messaggio è chiaro, non è punibile chi compie assistenza in presenza di x condizioni, quindi dice al legislatore di creare una scriminante perché il comportamento dell'agente di per sé non può integrare la condotta del reato di omicidio.

Lineare, ma non per te a quanto pare.

Codice:
E' non punibile chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli


la causa di giustificazione è il consenso dell'avente diritto disponibile (art.50 c.p.), il diritto alla vita non è disponibile, e la costituzione non dice in alcun punto il contrario, semmai va in questa direzione ( e ci sono sentenze della stessa corte costituzionale a riguardo :asd )

praticamente per dimostrarmi che non abbia creato diritto contrariamente alla previsione costituzionale, mi scrivi la norma che hanno creato...


Ultima modifica di JC il dom 29 set 2019, 13:12, modificato 1 volta in totale.

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 Oggetto del messaggio: Re: Biotestamento
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fuzz77 ha scritto:
JC ha scritto:
fuzz77 ha scritto:
Insomma hai iniziato a girarci intorno senza rispondere, vedo che hai imparato anzitempo come applicare il mestiere quando la causa è perdente. :asd

Tuttavia non si è ancora capito perché la pronuncia della corte sia stata emessa fuori dalle competenze della stessa. :roll


ma se te lo sto dicendo dall'inizio? a me pare che non leggi boh

perchè non c'è nessuna previsione costituzionale a riguardo, anzi c'è ed è contraria


Ma de che….. :asd

La corte costituzionale fa riferimento alla norma penale che comporta la punibilità del soggetto che assiste il suicida.

Ergo il suo messaggio è chiaro, non è punibile chi compie assistenza in presenza di x condizioni, quindi dice al legislatore di creare una scriminante perché il comportamento dell'agente di per sé non può integrare la condotta del reato di omicidio.

Lineare, ma non per te a quanto pare.

Codice:
E' non punibile chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli


non so se fai finta, non esiste nessuna norma del codice penale che dica niente del genere, e poi una norma del codice penale non va mica oltre la costituzione, se ci fosse sarebbe incostituzionale perchè violerebbe l'indisponibilità del diritto alla vita

praticamente per dimostrarmi che non abbia creato diritto contrariamente alla previsione costituzionale, mi scrivi la norma che hanno creato...



Che hanno creato? Non hanno creato nulla.

Hanno solo detto che una condotta non può costituire reato e che l'attuale sistema delle scriminanti deve quindi adeguarsi.

Le massime della CC sono tutte così, mi dirai che potrebbe essere intesa come sentenza manipolativa, controverse in dottrina.


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 Oggetto del messaggio: Re: Biotestamento
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non è manipolativa è additiva, ma come fai a dire che non hanno creato quando posti la norma creata? :asd

ma che intimassero al legislatore di adottare una norma (che vabbè ti hanno pure già scritto e già questo è molto discutibile) può anche andare bene SE fosse fatto in virtù di una previsione costituzionale

qua il problema non è certo solo che abbiano fatto una sentenza additiva, fosse solo quello, ne hanno fatta una additiva senza poggiare sulla costituzione ma sulla loro opinione sulla cosa

NON POSSONO DIRE CHE UNA CONDOTTA NON è PUNIBILE PERCHè SECONDO LORO é GIUSTO COSI

il diritto alla vita è sempre stato indisponibile e inviolabile, e il codice penale non copre il consenso dell'avente diritto riguardo alla vita coerentemente alla costituzione, anzi l'art. 579 dice

Cita:
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui (1), è punito con la reclusione da sei a quindici anni.


o si cambia la costituzione, e tra l'altro il diritto alla vita farebbe pure parte dello "zoccolo duro" che non si può cambiare, ma almeno ci fosse un procedimento di revisione costituzionale magari aggiungendo un nuovo diritto tipo appunto autodeterminazione terapeutica da bilanciare in casi estremi come questo, almeno ci fosse un fottutissimo sporco e zozzoso procedimento legislativo per cambiare anche solo il codice penale, invece niente, ha deciso la corte e per te da laureato in giurisprudenza non c'è alcun problema

deve essere chiara una cosa, io non sto discutendo la tua opinione, ma secondo te non sarebbe stato molto più opportuno che si esprimesse il parlamento a riguardo soprattutto ora che c'è una maggioranza magari orientata a farlo? o certo anche esprimersi senza cambiare ma esplicitamente
è vergognoso che la politica rimanga inerte e dirotti le questioni scottanti alla corte che un pò forzata e un pò con piacere :asd si esprime alla fine dando un orientamento politico, è un grossissimo problema metodologico e procedurale che incide sull'assetto dello stato, almeno bisogna esserne consapevoli seppure si voglia appoggiare questo modo di fare


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 Oggetto del messaggio: Re: Biotestamento
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Madò JC che pugnetta che sei :asd

A me la vicenda appare chiara e il motivo l'ho spiegato, a te no probabilmente perché va a toccare un punto rispetto al quale sei eticamente contrario.

Non rispondo più perché mi sono rotto le palle


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 Oggetto del messaggio: Re: Biotestamento
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