capitano ha scritto:
wop82 ha scritto:
Ecco l'elenco degli errori, ovviamente in IMHO:
- legge sulle rogatorie internazionali
- legge sulla depenalizzazione sul falso in bilancio
- legge blocca-processi per le cinque più alte cariche dello Stato
- l'eccesivo utilizzo di condoni
- l'allontanamento di Biagi, Santoro e Luttazzi dalla Rai
- ecc.
Ho risolto il problema?
"ecc"??? salute

Guarda il fatto di come tu sia specifico e dettagliato nei presunti pro e approssimativo nei contro parla gia' da solo... comunque e' un tuo modo di vedere, e tant'e'.
Le cose che hai citato tu sono ABERRANTI (imho), soprattutto la censura (hai dimenticato la Guzzanti, Fini, le pressioni su De Bortoli, i telegiornali di Mimun, Vespa ecc.... senza contare i documentari che girano nel mondo sulla situazione italiana accuratamente nascosti, i film "scomodi" non distribuiti da nessuno e via dicendo (ho scoperto ieri l'altro
dalla tv svizzera di un film appena girato sulla censura in Italia: una storia di fantasia che va a ruba in Europa e
nessun distributore italiano ha richiesto

)
E delle due chicche della Gasparri e la Urbani??? Sono nell'ecc o sono dei fiori all'occhiello???
Ripeto la tua posizione la rispetto, non la condivido, non capisco come si possa accettare certe cose, ma se va bene a te.....

Avevo messo ecc. anche nella lista precedente dato che non mi sono soffermato su ogni provvedimento legislativo emanto negli ultimi 5 anni.
A me non sembra di essere stato approssimativo, devo per caso mettere anche i commi e gli articoli delle varie leggi che ho elencato e sui quali non concordo???
Sono anche io contrario alla censura, ma la Rai è sempre stata lottizzata e manovrata a piacimento dai partiti al potere quindi c'è relativamente poco da meravigliarsi (Beppe Grillo allontanato dalla tv nel 1986 ti dice nulla???).
La legge Gasparri è sicuramente da rivedere, come ha detto Fassino, in ragione del fatto che è cambiato il paradigma tecnologico della trasmissione delle frequenze televisive.
Ora c'è spazio per Rai 3, Rete 4 e qualche altro centinaio di canali.
Non a caso nel testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003) viene stabilito quanto segue:
Cita:
Art. 1.
Modalita' e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare (( contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato: )) a) la quota di popolazione (( coperta )) dalle nuove reti digitali terrestri (( che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento; ))b) la presenza sul mercato (( nazionale )) di decoder a prezzi accessibili;
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
2. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 1, l'Autorita' invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale da' conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorita' accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali. Riferimenti normativi:- L'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale e' il seguente: Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). - (Omissis).
7. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullita' di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazionedi cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.(Omissis).».
- L'art. 3, commi 6, 7 e 11, della citata legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:«Art. 3 (Norme sull'emittenza televisiva). - (Omissis).
6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'art. 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria,successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite. 7. L'Autorita', in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. (Omissis). 11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge piu' reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente puo' essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorita' stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorita'adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge. (Omissis).».
Sulla legge Urbani concordo con la seguente lettura della suddetta, dato che si è rivelata la più realistica tra quelle pronunciate:
Cita:
Bisogna leggere attentamente la legge Urbani in relazione alle altre, già vigenti, e a cui si fa un rimando. In particolare, bisogna riferirsi alla legge 18 agosto 2000 n. 248, in vigore dal 1 settembre 2003. La legge 248/2000 apporta sostanziali modifiche alla disciplina della legge n. 633 del 1941. Si legga la modifica all’art. 171-ter: L’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: Art. 171-ter.- 1. E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.
Si legga ora l’art. 1, n. 2 e 3 della legge Urbani: Al comma 1 dell’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, le parole: ”a fini di lucro” sono sostituite dalle seguenti: ”per trarne profitto”.
3. Al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a-bis) in violazione dell’articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;“.
Ebbene, se è vero che la locuzione “a fini di lucro” è stata sostituita con quella più ampia di “per trarne profitto”, tuttavia non è stato toccato l’aspetto più importante: il fatto è punito solo quando commesso per un uso non personale. Questo dovrebbe mantenere la liceità della copia privata, inclusa quella ottenuta tramite internet, in quanto ad uso personale. Il reato si commette e viene giustamente punito, quando dal fatto di ottiene in ingiustificato profitto per fini non personali, si pensi ad esempio a chi commercia CD o DVD falsi. A mio parere quindi, nonostante il grande clamore, chi da casa utilizza sistemi di condivisione, non commette un illecito penale (e ci sarebbe da discutere anche sul versante amministrativo, infatti nella legge n. 248/2000 e nella legge Urbani, non sono specificate sanzioni amministrative a carico di chi compie il fatto per uso personale)
Alla luce dei fatti la legge Urbani non mi pare che abbia causato chissà quali ripercussioni devastanti.