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Ma calunnia cosa? La Beccaglia gli ha dato dello stupratore? Non mi pare, e anche fosse sarà in quell'altro tizio denunciare e portare la cosa in tribunale. La tizia la shitstorm se la sta beccando proprio da quelli come te, che la vedono solo come una che vuole fama e basta. Lei stessa ha parlato di diversi insulti che le stanno arrivando via social.
Io vedo una ragazza che è stata molestata sessualmente, non mi verrebbe mai in alcun modo di prendere le difese del tizio in nessuna circostanza possibile immaginabile. Sulla tipologia di reato lo deciderà il giudice, io dubito che questo vada in galera (cosa tra l'altro prevista anche solo per il reato di molestia), ma l'accusa è normale punti in alto. Comunque qua la definizione giuridica che ho trovato di cui sicuramente fuzz saprà di più, ma che non mi sembra si discosti dalla dinamica della situazione, e di seguito le motivazioni della Commissione per l'avanzamento dell'accusa di violenza sessuale: "il delitto di cui all’art. 609 bis c.p., è posto a presidio della libertà personale dell’individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell’individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell’uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2 Cost.), e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario (art. 3 Cost., comma 2). Per l’integrazione dell’elemento soggettivo non è perciò necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3, n. 3648 del 03/10/2017, dep. 25/01/2018, T., Rv. 272449: fattispecie di palpeggiamento dei glutei e del seno delle persone offese; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, dep. 21/05/2015, P.G. in c. C., Rv. 263738: fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sui glutei della vittima, nella quale la Corte ha escluso che l’eventuale finalità ingiuriosa dell’agente escludesse la natura sessuale della condotta)".
Concludo con la linea di demarcazione fra molestia sessuale e violenza sessuale, invitandovi ad aprire gli occhi e adattarvi cortesemente alla vita dell'uomo moderno abbandonando quella del paleolitico: "Oggi in Italia la fattispecie di molestie sessuali si configura nel quadro della contravvenzione di "molestie" punita dall'art. 660 c.p.. Va tuttavia specificato che la sopracitata contravvenzione è stata ritenuta configurabile solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento, invasivi ed insistiti, diversi dall'abuso sessuale. Qualora, infatti, le molestie comportino un contatto fisico, anche fugace, o limitino in alcun modo la libertà sessuale della vittima, si configura invece il reato di violenza sessuale, disciplinato dagli art.609 bis e seguenti del codice penale italiano. In particolare, la giurisprudenza ritiene di qualificare come violenza sessuale art.609 bis c.p. e non come molestie art.660 c.p., i toccamenti o palpeggiamenti delle natiche anche se sopra i vestiti e con finalità molesta e non di libidine."
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