aladestra ha scritto:
Mi è appena capitato davanti questo articolo. Un avvocato esperto in materia sostiene le mie stesse cose.
Poi ovvio che Coca Cola potrebbe anche non procedere, valutando altre cose nell'opportunità di citare in giudizio Ronaldo: è una star globale idolo dei giovanissimi, quindi da un punto di vista del marketing, una simile mossa potrebbe essere controproducente.
https://www.repubblica.it/dossier/sport ... 306190756/Cita:
L'aspetto più sorprendente della discussione scatenata dal gesto di CR7 è che il singolo personaggio ha lo stesso potere mediatico e la medesima visibilità del marchio più diffuso al mondo. A tal proposito non è da escludere che l'azienda statunitense citi il campione portoghese per danno d'immagine: "Da quanto accaduto potrebbe derivare un possibile danno d'immagine per Coca-Cola - spiega l'avvocato Leone Zilio, esperto di sponsorizzazioni e diritto dello sport dello Studio professionale internazionale Rödl & Partner -: da un lato per la mancata esposizione del brand, visto che si presume quelle bottigliette fossero lì posizionate in virtù di un contratto, e dall'altro per il messaggio di implicita distanza che l'atleta, che ha una mediaticità e una credibilità enorme a livello mondiale, ha voluto frapporre tra il suo stile di vita e le bevande gassate".
Io, sommessamente, mi sento di non condividere le affermazioni dell’esperto avvocato in questione.
Rimanendo confinati entro l’ambito del modello nostrano di responsabilità extracontrattuale (art 2043 c.c. con il suo doppio binario di causalità) il problema più spinoso che sorge in casi similari risiede nella possibilità di prospettare un evento di danno ingiusto causalmente legato alla condotta, in concreto, posta in essere dall’agente. A mio avviso il comportamento di Ronaldo rappresenta manifestazione del suo libero pensiero in materia Coca Cola. Mancherebbe, dunque, in radice, la condotta “contra ius”, atteso che essa non può certo venire in rilievo nel caso in cui il soggetto agisce nell’esercizio di un diritto fondamentale (anche se mi rendo conto che, sull’art 21 Cost è stato sostenuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, tutto ed il contrario di tutto). D’altronde, qualora il portoghese - in occasione di una qualsivoglia intervista - avesse manifestato verbalmente, con continenza espressiva (e, dunque, evitando di degenerare in condotte diffamatorie) la propria “avversione” al brand Coca Cola, immagino che tutti avrebbero propeso per escluderne la responsabilità civile.
A mio parere il pensiero dell’avvocato in questione non è condivisibile: l’enorme mediaticità di Ronaldo può, senza dubbio alcuno, contribuire ad incrementare l’entità patrimoniale del danno conseguenza (atteso che, qualora il medesimo comportamento fosse stato tenuto, ad esempio, dall’allenatore del Portogallo, non si sarebbe verificato alcun crollo in borsa) ma non può incidere sul danno evento, la cui “ingiustizia” non può che dipendere (oggettivamente) dalla lesione dell’interesse giuridicamente protetto, indipendentemente dall’autore di tale lesione (pena, la violazione del principio di uguaglianza).
Il danno conseguenza, in assenza di un collegamento causale con l’evento di danno (ingiusto), non è suscettibile di ristoro, ed anche il danno all’immagine deve essere ingiusto, in caso contrario niente risarcimento, ovviamente.
In ogni caso, questo è un ragionamento fondato sui principi del diritto italiano, bisognerebbe prima comprendere dove sarebbe, eventualmente, incardinata la controversia, analizzare la fattispecie di responsabilità civile applicabile e solo dopo discutere...
Tralasciando i profili contrattuali della responsabilità che, in assenza di informazioni più precise circa contenuti e caratteri dell’eventuale contratto di sponsorizzazione, a mio avviso, non posso essere presi in debita considerazione.
Questo è il MIO pensiero ovviamente.