Jeda ha scritto:
"Il giudice sportivo ha deciso infine per il 3 a 0 a tavolino ed il punto di penalizzazione. L'applicazione della sanzione è automatica, in caso di assenza della squadra dal terreno di gioco, salvo che il responsabile provi l'esistenza di una causa di forza maggiore. Il Napoli ha invocato quella particolare causa di forza maggiore che è il cd. "factum principis", ossia l'ordine dell'autorità (in questo caso sanitaria).
Ora, perché la causa di forza maggiore sia invocabile come scusante è necessario intanto che esista un nesso eziologico (o eziogreggio) e cioè di causa-effetto tra l'evento di forza maggiore e l'inadempimento e quindi occorre provare che, se quell'evento non ci fosse stato, si sarebbe stati regolarmente in grado di adempiere (in questo caso, di essere sul campo all'ora prevista).
Il giudice sportivo ha esaminato e richiamato le varie comunicazioni intercorse tra le ASL Napoli 1 e 2 e il Napoli tra il 2 ed il 4 ottobre. Pur affermando di non poterne sindacare la legittimità, in base a principi consolidati che escludono la sua competenza su questa materia, ha però ritenuto di interpretarne il contenuto (fatto già di per sé contraddittorio, secondo me). Ne ha ricavato che le indicazioni delle ASL del 2 e 3 ottobre non offrivano "segnali" idonei ad escludere la possibilità per il Napoli di partire. Tali indicazioni sono invece diventate chiare soltanto nella nota della ASL del 4 ottobre, data della partita, delle ore 14.13. Ma, a quel punto, il Napoli aveva comunque già disdetto il volo ed era ancora fermo a Napoli. Quindi, dice il giudice, non avrebbe comunque potuto trovarsi per tempo a Torino (evidentemente, ne deduco, doveva stare a Torino prima delle 20.45 oppure non c'erano altri voli, ma prendiamo per buono questo fatto).
La causa dell'inadempimento del Napoli è quindi dovuta ad un suo comportamento, e la società non può invocare la forza maggiore a sua discolpa perché essa è intervenuta quando ormai le condizioni per adempiere e presentarsi sul campo non c'erano già più.
Tutto questo sarebbe anche vero, se non fosse che così facendo il giudice sportivo ha ritenuto che l'obbligo giuridico di non muoversi da Napoli discendesse da quel chiarimento del 4 ottobre alle ore 14.13 e non dai precedenti comunicati delle ASL di cui questo ultimo costituisce, appunto, un mero chiarimento. E' questo il punto fallace nell'interpretazione del giudice, è qui che colpiremo, collega Grassani. Al Napoli viene addebitato di aver interpretato in maniera corretta le indicazioni della ASL, ma di averlo fatto troppo presto, prima che esse fossero "oggettivamente" sufficientemente chiare. Un discorso fuori dalla logica, dal diritto e naturalmente dalla Grazia di Dio Padre Onnipotente."
M.M., 14 ottobre 2020
Scommetto che dietro m. m. Si nasconde Manfred moretti di Laives (Bolzano) o sbaglio?