AdminForumCalcio ha scritto:
Se vabbè, loro dicono di avere inviato una PEC, la Lega di non averla ricevuta.
Proprio nel caso di PEC c'è la ricevuta digitale di invio e di recapito.
C'è una ricevuta di accettazione e una di consegna a seguito dell'invio della mail, se hanno fatto tutto correttamente, non avranno problemi a dimostrarlo.
Se invece queste ricevute non ci sono, la Lega avrà ragione e la sconfitta a tavolino sarà confermata.
Ecco il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo:
IL COMUNICATO UFFICIALE - «Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara soc. Sassuolo e soc. Pescara; rilevato che la soc. Sassuolo ha utilizzato in campo (dal 65° al termine della gara) il calciatore Ragusa Antonino, tesserato in data 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara; considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’“elenco di 25 calciatori” non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS, P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3»