art. 103 delle Noif
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Art. 103
Le cessioni temporanee di contratto
1. La cessione temporanea del contratto con il calcia
tore “professionista” ha una durata minima pari
a quella che intercorre tra i due periodi
dei trasferimenti ed una durata massima
mai eccedente
quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.
2. A favore della società cessionaria è consentito il
diritto di opzione per trasformare la cessione
temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:
a) che tale diritto di opzione risu
lti nell’accordo di cessione temporan
ea, di cui deve essere indicato
il corrispettivo convenuto;
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b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione
successiva a quella in cui può essere
esercitato il diritto di opzione;
c) che la società cessionaria con diritto di opzione
stipuli con il calciatore un contratto economico
la
cui scadenza non sia antecedente al termine de
lla prima stagione successiva a quella in cui può
essere esercitato il diritto di opzione
. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve
essere consentita dal calciatore con espressa di
chiarazione di accettazione di ogni conseguenza
dell’esercizio o meno dei
diritti di opzione da pa
rte della società cessionaria. Nello stesso accordo
può essere previsto per
la società cedente un eventuale diri
tto di controopzione, precisandone il
corrispettivo, da esercitarsi in caso di eser
cizio dell’opzione da
parte della cessionaria.
2 bis. Abrogato
3. Negli accordi di cessione temporanea possono esse
re inserite clausole che prevedano un premio
di valorizzazione a favore della so
cietà cessionaria o un premio di rendimento a favore della società
cedente, determinati con criteri analiticamente de
finiti da erogare, salv
e diverse disposizioni
annualmente emanate dal Consiglio federale, attr
averso la Lega compet
ente, nella stagione
successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste
3 bis. Negli accordi di cessione temporanea
di contratto si può convenire l’obbligo di
trasformare la cessione temporanea in defini
tiva, al verificarsi di condizioni sportive
specificatamente definite e semprecchè:
a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo
di cessione temporanea,
con l’indicazione del
corrispettivo convenuto tra le parti;
b) il contratto ceduto scada almeno nella stagi
one successiva a quella in cui va esercitato
l’obbligo di riscatto;
c) la società cessionaria stipuli con il calciato
re un contratto che scada almeno nella stagione
successiva a quella in cui va eserci
tato l’obbligo di riscatto.
L’obbligo di riscatto, a pena di
nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore.
4. I termini e le modalità per l’esercizio dei dirit
ti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni
stagione sportiva, dal Consiglio Federale.
5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciato
ri che ogni società può te
sserare per cessione
temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
6.
Fermo il rispetto di quanto p
revisto dall’art. 95 comma 2, è
consentita la cessione temporanea
del contratto con il calciatore “professioni
sta”, già oggetto di al
tra cessione temporanea
anche nello
stesso
periodo della campagna trasferimenti, con l’espr
esso consenso della originaria società. In tal
caso le clausole relative ad
obbligo di riscatto
, opzione e contro-opzione
eventualmente inserite
nell’originaria cessione di contratto temporanea
sono risolte di diritto.
Salvo espresso patto
contrario tra le Società interessate, il premio
di rendimento o di valorizzazione inserito
nell’originale accordo di trasferimento tem
poraneo viene considerato come non apposto.
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Art. 103 bis
Risoluzione consensuale dei trasferimenti
e delle cessioni a ti
tolo temporaneo
1.Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei
calciatori “giovani di serie” o di cessione di
contratto a titolo temporaneo di calciatori prof
essionisti possono essere
risolti con il consenso
delle due società e del
calciatore, mediante la compilazione
dell’apposito modulo da depositare
presso la Lega od il Comitato di
appartenenza della Società nella
quale il calciatore rientra entro
cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal cas
o si ripristinano i rapporti
con l’originaria Società
cedente e le clausole relative ad
obbligo di riscatto
, opzione e controopzione eventualmente
inserite nell’originario trasferimento o cessione
di contratto temporanea
sono risolte di diritto.
Salvo espresso patto contrario tra le Societ
à interessate, il premio
di rendimento o di
valorizzazione inserito nell’ori
ginario accordo di trasferimento
temporaneo viene considerato
come non apposto.
2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i
calciatori "non professionisti" e "g
iovani dilettanti". Dett
a facoltà può essere es
ercitata nel periodo
compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i
trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi,
formalizzati dalle tre parti interessate, possono
essere depositati presso le Legh
e, le Divisioni e i Comitati Re
gionali e Provinciali competenti o
spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme.
Ripristinati così i rapporti con l'
originaria società cedente, il cal
ciatore può essere dalla stessa
utilizzato nelle gare de
ll'attività ufficiale immediatamente successive.
Il calciatore medesimo può essere
altresì oggetto di ulteriore
e successivo trasferimento, sia a
titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previs
to per i trasferimenti e le cessioni suppletive
soltanto se l'accordo fra le parti sia stato form
alizzato e depositato (o spedito a mezzo plico
raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio
del secondo periodo stabilito per le cessioni e i
trasferimenti medesimi.