Per la cronaca:
Cita:
3) Ne deriva che il diniego di Licenza UEFA non è una “sanzione”, ma ha un effetto automatico, predeterminato con chiarezza dal Manuale, della inottemperanza oggettiva a una prescrizione/requisito classificata come A) (cioè inderogabile). Per questo motivo le pur ampie ed apprezzabili argomentazioni della ricorrente soc. Parma circa la scusabilità degli errori commessi non possono essere accolte dal Collegio.
3a) In via generale, infatti, la scusabilità dell’errore sulla configurazione formale e documentale dei pagamenti ai calciatori, in quanto derivante da un errore dello studio di consulenza cui il Parma si era affidato, non è opponibile all’Ufficio UEFA, soggetto del tutto estraneo rispetto al rapporto professionale da cui l’errore denunciato deriverebbe.
4) Passando alla questione principale che la soc. Parma ha dedotto nel ricorso, ritiene il Collegio che l’interpretazione della natura dei pagamenti in anticipo, come formulata dalla Commissione di 2° grado, sia corretta.
In effetti, sia pure per un dedotto errore imputabile ad altri (e non rilevante, come già detto, ai fini del superamento della oggettiva violazione), i pagamenti effettuati con i cedolini di novembre e dicembre 2013 sono stati obiettivamente configurati come anticipi sui pagamenti di somme contrattualmente dovute, e non come prestiti finanziari.
Allorché la soc. Parma ha effettuato e documentato detti pagamenti, infatti, essa ha accantonato un ammontare corrispondente alla ritenuta fiscale.
Ciò ha determinato, in capo alla società, l’obbligo di versare entro trenta giorni dall’accantonamento gli importi trattenuti. Il che, pacificamente, non è avvenuto.
Ed è altresì evidente che una configurazione di detti pagamenti come “prestito finanziario” avrebbe implicato il versamento ai giocatori dell’intera somma e non di un importo decurtato da un accantonamento (il che corrisponde, invece, al sistema della ritenuta del datore di lavoro sui pagamenti contrattuali al dipendente).
Detta configurazione, pertanto, ha comportato la corretta contestazione alla soc. Parma dell’inadempimento alla prescrizione di cui al parag. 14.7 – F04 del Manuale, con le conseguenze indicate al subparag.14.7.5 seguente.
Paghiamo per colpe altrui e paghiamo in una maniera spropositata per una somma irrisoria.
Che amarezza.